Assicurazioni Professionali

Assicurazione per i Professionisti obbligatoria entro il 13 Agosto 2013.

Entro questa data tutti i liberi professionisti iscritti ad albi ed ordini dovranno stipulare una Polizza di Responsabilità Civile verso terzi che tuteli il consumatore-cliente da eventuali errori del professionista.

Interessati saranno, quindi:
1) area tecnica: architetti, ingegneri, geometri, attuari, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari, chimici, enologi, geologi, , tecnologi alimentari;

2) area medica e paramedica: medici chirurghi, farmacisti, biologi, odontoiatri, psicologi, ostetriche, veterinari,tecnici di radiologia, assistenti sociali, infermieri;

3) area giuridico economica, avvocati, dottori e ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, consulenti in proprietà industriale.

L’obbligo altresì, esteso ai giornalisti promotori finanziari, guide alpine e maestri di sci

Introduzione dell’obbligo assicurativo per i Professionisti di cui al Decreto-legge 13 Agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (c. d. Manovra economica bis).
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lo scorso 16 settembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 148/2011 del DL 13 agosto 2011, n. 138, che prevede l’obbligo assicurativo per i professionisti.
In particolare, l’ art.3 comma 5, lettera “e” ) del suddetto decreto dispone:
<< Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi :
… omissis …
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
… omissis … >>
Tale principio ispiratore della riforma delle professioni e degli ordini professionali viene inserito nell’ambito della riforma degli ordini professionali da attuare entro 12 mesi dall’entrata in vigore del
decreto ( pertanto entro il 13 agosto 2012).
A questo riguardo, segnaliamo come una recente circolare ANIA, abbia dato una diversa interpretazione della norma secondo la quale la stipula della copertura assicurativa, ancorché obbligatoria per il professionista, non sarebbe corredata da apposita sanzione nel caso di non adempimento dell’obbligo assicurativo, a differenza di quanto altrove statuito in relazione ad altri
obblighi imposti ai professionisti. Inoltre, la suddetta copertura non sarebbe da ritenersi condizione di accesso alla professione.
Noi riteniamo invece che l’obbligo assicurativo per i professionisti sia un principio ormai in
procinto di entrare nell’ordinamento il cui rispetto, sebbene non ancora assistito da norma
sanzionatoria, rappresenta un significativo indice degli obblighi di comportamento dei professionisti nei confronti dei loro clienti.
Tutti gli ordinamenti professionali pertanto entro il prossimo Agosto dovranno essere riformati
per prevedere tale specifica prescrizione. Tutti i clienti che si servono di professionisti devono essere tutelati a fronte di errori (per colpa lieve o grave) che il professionista commetta nell’esercizio delle proprie funzioni.
Le polizze dovranno quindi tenere indenni i clienti per perdite patrimoniali involontariamente cagionate agli stessi nell’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza a seguito di violazione di doveri professionali per errori od omissioni. Ovviamente, non coperti risulteranno i danni eventualmente provocati da comportamenti dolosi.
Conseguenza pratica della norma è che entro il prossimo mese di Agosto (i dodici mesi decorrono, infatti, dalla vigenza del dl 138/2011 e quindi dallo scorso 13 agosto) tutti gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati per rendere obbligatoria la stipula della polizza, così come attualmente previsto dall’ordinamento professionale dei notai.
A seguito di tale obbligo, inoltre, i professionisti all’assunzione dell’incarico dovranno rendere noti al cliente (presumibilmente nel mandato professionale), gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
Le polizze potranno essere sempre stipulate individualmente dal professionista con la compagnia che si ritiene opportuna ma le stesse potranno anche essere oggetto di convenzioni stipulate a favore dei propri iscritti da parte dei relativi Consigli Nazionali o dalle rispettive Casse di previdenza.
Da una prima lettura della norma (che fa riferimento a convenzioni stipulabili da parte dei Consigli nazionali o casse previdenziali) sembrerebbe che l’obbligo riguarda solo i professionisti iscritti in albi professionali, senza peraltro alcuna limitazione di area operativa.
Interessati saranno, quindi:
1) area tecnica: architetti, ingegneri, geometri, attuari, periti industriali, dottori agronomi e forestali,
agrotecnici, periti agrari, chimici, enologi, geologi, , tecnologi alimentari;
2) area medica e paramedica: medici chirurghi, farmacisti, biologi, odontoiatri, psicologi, ostetriche, veterinari,tecnici di radiologia, assistenti sociali, infermieri;
3) area giuridico economica, avvocati, dottori e ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, consulenti in proprietà industriale L’obbligo sembrerebbe, altresì, esteso ai giornalisti promotori finanziari, guide alpine e maestri di sci.
Si ritiene, in definitiva, che l’obbligo riguarderà molte decine di migliaia di professionisti se si pensa ad esempio che, dai dati del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, e limitandoci a questi professionisti, risulta ancora privo di polizza assicurativa circa 1/3 degli iscritti (fra i 35 e i 40 mila professionisti).
Il decreto appare peraltro estremamente laconico. Si prevede, infatti, esclusivamente che
l’assicurazione dovrà essere «idonea» alla copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale», senza entrare nel merito di tale idoneità circa i massimali di polizza, i rischi da coprire, gli scoperti o le franchigie ammissibili.
D’altro canto, in relazione alla enorme diversità dei rischi fra diversi professionisti ed anche fra professionisti appartenenti allo stesso ordine (in relazione alla diversità del volume di affari o delle diverse specializzazioni) tali precisazioni non potranno che essere fornite dai vari ordini professionali, presumibilmente nel recepimento dei relativi ordinamenti, del nuovo obbligo.

Elenco polizze:

  •  Responsabilità civile delle professioni giuridiche ed economiche
    • Mediatori Creditizi e Agenti in Attività Finanziaria
  • Responsabilità civile delle professioni tecniche
  • Responsabilità civile delle professioni mediche e paramediche

Responsabilità civile delle professioni tecniche

Attività dell'area tecnica: architetti, ingegneri, geometri, attuari, periti industriali, dottori agronomi e forestali, ...
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Responsabilità civile delle professioni giuridiche ed economiche

Attività dell'area giuridico economica: avvocati, dottori e ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, consulenti ...
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Responsabilità civile delle professioni mediche e paramediche

Attività dell'area medica e paramedica: medici chirurghi, farmacisti, biologi, odontoiatri, psicologi, ostetriche, veterinari,tecnici ...
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