Il rischio coperto in questo ramo è rappresentato, quindi, dai danni materiali e diretti provocati dal furto, definito dall’articolo 624 del Codice penale come l’impossessamento “della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri”.
Le condizioni contrattuali prevedono, di norma, per l’indennizzabilità del danno da furto che le cose assicurate siano custodite in un locale chiuso e che il ladro si sia introdotto in tale locale:
per alcuni settori o mediante un premio specifico per altri.
– violandone le difese esterne mediante rottura, scasso uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
– per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale (scalata)
– in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
La necessità di adeguare gli strumenti di tutela assicurativa alle esigenze della clientela ha portato a prevedere la possibilità di copertura per furti che possono avvenire con modalità e in condizioni del tutto diverse, come, ad esempio, il furto di cose poste all’aperto (autoveicoli, pellicce, valori trasportati), il furto con destrezza (gioiellerie, banche), il furto con rotture delle vetrine ecc..