Furto

L’assicurazione contro il rischio del furto è quel contratto in forza del quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato dai danni materiali e diretti a lui derivanti in conseguenza del furto delle cose assicurate. Storicamente, coperture di questo tipo in forma autonoma, distinta cioè da altre forme di assicurazione come quelle, ad esempio, sui trasporti marittimi, si ritrovano solo in epoca relativamente recente.

Il rischio coperto in questo ramo è rappresentato, quindi, dai danni materiali e diretti provocati dal furto, definito dall’articolo 624 del Codice penale come l’impossessamento “della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri”.

Le condizioni contrattuali prevedono, di norma, per l’indennizzabilità del danno da furto che le cose assicurate siano custodite in un locale chiuso e che il ladro si sia introdotto in tale locale:
per alcuni settori o mediante un premio specifico per altri.
– violandone le difese esterne mediante rottura, scasso uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
– per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale (scalata)
– in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

La necessità di adeguare gli strumenti di tutela assicurativa alle esigenze della clientela ha portato a prevedere la possibilità di copertura per furti che possono avvenire con modalità e in condizioni del tutto diverse, come, ad esempio, il furto di cose poste all’aperto (autoveicoli, pellicce, valori trasportati), il furto con destrezza (gioiellerie, banche), il furto con rotture delle vetrine ecc..