L’assicurazione copre, in via principale, i danni materiali e diretti alle cose causati da un incendio, intendendosi per tale una “combustione con fiamma di beni materiali posti al di fuori di appropriato focolare, combustione che può’ autoestendersi e propagarsi”. Sono, quindi, esclusi da questa garanzia i danni indiretti, come quelli derivanti, ad esempio, dal mancato godimento della cosa colpita dal sinistro, o dalla perdita temporanea di reddito commerciale o industriale. Per tali danni e possibile, comunque, stipulare una estensione della garanzia
La Polizza Incendio può includere particolari condizioni contrattuali quali: colpa grave dell’assicurato, rinuncia alla rivalsa, buona fede, anticipo indennizzo, onorario periti, deroga alla proporzionale, assicurazione del valore a nuovo, assicurazione con dichiarazione di valore.
Alcuni contratti di assicurazione contro i rischi d’incendio possono prevedere che, in caso di sinistri, una certa percentuale del danno resti a carico dell’assicurato. Queste limitazioni dell’esposizione comportano, comunque, sempre una riduzione del costo dell’assicurazione, e vanno sotto il nome di: scoperti, franchigie e limiti al risarcimento.
Gli strumenti contrattuali di copertura di questo rischio sono molto articolarti comprendono infatti, numerose garanzie complementari, condizioni e limitazioni tantè che, a volte, con l’incendio stesso, hanno scarsa o nulla attinenza. Non di rado l’assicurazione incendio “abitazione” può coprire anche danni ad alcuni edifici adiacenti ed in qualche modo connessi con l’immobile assicurato, senza che sia richiesta la stipula di un nuovo contratto assicurativo per questi beni.
E’ in ogni caso sempre buona norma informarsi sulla portata delle garanzie e della copertura offerta dall’assicurazione leggendo attentamente il contratto di polizza