Nel mercato delle locazioni immobiliari un aspetto importante, che condiziona molte volte le trattative, è la possibilità di reperire appropriate garanzie per il proprietario dell’immobile nel caso di mancato pagamento dei canoni di locazione da parte del locatario.
La garanzia principe è la fideiussione bancaria che, tuttavia, in questo particolare momento economico, è particolarmente difficile da reperire presso gli istituti bancari, sia per l’estrema difficoltà nel concedere appropriate linee di credito necessarie al rilascio della garanzia, sia per i lunghi tempi di istruttoria e non da ultimo per gli elevati costi che la stessa comporta.
Il mercato assicurativo e finanziario rappresenta una valida alternativa soprattutto per le necessità relative a contratti di locazione residenziale con soluzioni di coperture di perdita pecuniaria (soluzione assicurativa), e garanzie fideiussorie (garanzie finanziarie).
Per quanto riguarda le locazioni commerciali l’unica alternativa alla garanzia-fideiussione bancaria rimane la garanzia-fideiussione finanziaria.
Garanzia del mancato pagamento dei canoni di locazione per contratti ad uso abitativo prestata con polizza perdita pecuniaria abbinata alla tutela legale
SOGGETTI DEL CONTRATTO
CONTRAENTE : Conduttore immobile
ASSICURATO/BENEFICIARIO: Proprietario immobile
COMPAGNIE: Specializzate nelle perdite pecuniarie
OGGETTO DELLA GARANZIA MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
La Società mediante la presente polizza garantisce, sino ad un massimo di 12 mensilità e con il limite di 20.000,00 euro, il mancato pagamento del canone di locazione
TUTELA LEGALE La Compagnia mediante la presente copertura garantisce, in caso di morosità del Conduttore, le spese legali necessaria al Locatore, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, per l’esercizio dell’azione di sfratto. Il locatore ha il diritto di scegliere e nominare un proprio legale. SI CONSIDERA IN GARANZIA LA MOROSITA’ NON INFERIORE A 90 GIORNI
SINISTRO, MODALITA’ DI INDENNIZZO Nel caso di mancato pagamento dell’affitto, il Proprietario inviterà il Conduttore a versargli la somma dovuta entro 30 giorni, trasmettendo alla Compagnia la denuncia di sinistro. Trascorso inutilmente tale termine inizierà l’azione legale. La compagnia provvederà a corrispondere un indennizzo di importo pari all’insoluto, figurante fino alla data di rilascio dell’immobile fissata nel provvedimento giudiziale di “Convalida di sfratto per morosità”. Nel caso di opposizione dell’inquilino occorrerà il rigetto e la convalida dello sfratto per morosità.
DURATA CONTRATTO
DECORRENZA Inizio periodo di locazione
SCADENZA Termine del primo periodo di locazione (Massimo 4 anni)
DISDETTA senza tacito rinnovo
DATI DEL PREMIO Premio unico anticipato; FRAZIONAMENTO NON RATEIZZABILE
MASSIMALI
MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE: 12 mesilità per l’intera durata del contratto con il massimo di stabilito dalle condizioni di polizza;
TUTELA LEGALE: 2.500 € con franchigia fissa ed assoluta di 258,00 €
SOGGETTI DEL CONTRATTO
CONTRAENTE CONDUTTORE IMMOBILE
ASSICURATO/BENEFICIARIO PROPRIETARIO IMMOBILE
COMPAGNIE SPECIALIZZATE NELLE PERDITE PECUNIARIE
OGGETTO DELLA GARANZIA MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
La Società mediante la presente polizza garantisce, sino ad un massimo di 12 mensilità e con il limite di 20.000,00 euro, il mancato pagamento del canone di locazione
TUTELA LEGALE La Compagnia mediante la presente copertura garantisce, in caso di morosità del Conduttore, le spese legali necessaria al Locatore, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, per l’esercizio dell’azione di sfratto. Il locatore ha il diritto di scegliere e nominare un proprio legale. SI CONSIDERA IN GARANZIA LA MOROSITA’ NON INFERIORE A 90 GIORNI
SINISTRO, MODALITA’ DI INDENNIZZO Nel caso di mancato pagamento dell’affitto, il Proprietario inviterà il Conduttore a versargli la somma dovuta entro 30 giorni, trasmettendo alla Compagnia la denuncia di sinistro. Trascorso inutilmente tale termine inizierà l’azione legale. La compagnia provvederà a corrispondere un indennizzo di importo pari all’insoluto, figurante fino alla data di rilascio dell’immobile fissata nel provvedimento giudiziale di “Convalida di sfratto per morosità”. Nel caso di opposizione dell’inquilino occorrerà il rigetto e la convalida dello sfratto per morosità.
DURATA CONTRATTO
DECORRENZA Inizio periodo di locazione
SCADENZA Termine del primo periodo di locazione (Massimo 4 anni)
DISDETTA senza tacito rinnovo
DATI DEL PREMIO Premio unico anticipato; FRAZIONAMENTO NON RATEIZZABILE
MASSIMALI
MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE: 12 mesilità per l’intera durata del contratto con il massimo di stabilito dalle condizioni di polizza;
TUTELA LEGALE: 2.500 € con franchigia fissa ed assoluta di 258,00 €